Obbligo domicilio digitale per gli amministratori delle società – indicazioni del 12 marzo del Ministero delle imprese e del Made in Italy
Con nota n. 43836 del 12.03.2025, che alleghiamo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il termine per adempiere l’obbligo è stato fissato al 30 giugno 2025.
In particolare, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.
Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Nello stesso termine gli amministratori e i liquidatori che hanno assolto l’obbligo indicando il proprio domicilio digitale con quello della Società dovranno regolarizzare la propria posizione comunicando un indirizzo pec a loro univocamente riferibile.
Per qualsiasi chiarimento e supporto in merito vi invitiamo a contattare i ns. uffici Legacoop e/o quelli del centro servizi CON.ASS.I.COOP. SCRL.