Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti

Si porta alla Vs. conoscenza che con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto l’obbligo di stipulare una assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei  danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Con il DM 30.01.2025 n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2025 sono state definite le modalità attuative e operative.

Il termine previsto per adeguarsi all’obbligo in esame è quello del 31.3.2025 ad eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, per le quali il  termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025.Sono quindi tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. In assenza di specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

 Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  •      terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali, come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.

Oltre alla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per le imprese inadempienti  potrebbe ravvisarsi l’ipotesi di esclusione da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta in quanto l’impianto normativa recita quanto segue: di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

SUPPORTO

La Legacoop fornisce supporto e assistenza necessari alla costituzione di nuove cooperative valutando la fattibilità del progetto imprenditoriale. Verificata la fattibilità del progetto, assiste la cooperativa nella fase di costituzione con il Notaio e negli adempimenti inerenti l'avvio della società.

COOPERAZIONE

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

RETE

Legacoop Cagliari aggrega le società cooperative del territorio, attive in svariati settori ognuno dei quali ha le proprie peculiarità e situazioni quotidiane da affrontare.