Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società
Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).
La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso – in senso generale – agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati.
Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili.
Non sono, pertanto, soggetti all’ obbligo: amministratori di società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.), nonché i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.
Il decreto precisa, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.
Termine
- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Sanzioni
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
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